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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti
espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli
relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della Banca
d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere
nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati
ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei
componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore
a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le
regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari
presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo
di rappresentanza diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non
inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario
generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze
armate;
p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze
armate;
q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti
militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo
d'armata e di squadra navale;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari
esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale della
Pubblica sicurezza;
t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e
nomina dei relativi commissari;
aa) concessione della cittadinanza italiana;
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti
amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e
militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei
casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia
prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di citta';
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della
Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti
elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della
Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle
regioni a statuto speciale;
hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita'
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della
Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere
modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
medesima legge n. 400/1988 e' il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri:
(omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine
alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".