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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere
presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate
solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10
luglio al 10 settembre.
2. La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune,
almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine
stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 80/1980 reca: "Disciplina delle vendite
straordinarie e di liquidazione".