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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n.
273, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere in casi
eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga
ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo
dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare,
comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata
di due anni".
2. Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare
interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche
o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi
dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano
conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il
periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della
citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei
rispettivi Corpi, con anzianita' successiva al conseguimento
dell'abilitazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 273/1968 reca: "Istituzione dell'Accademia
di sanita' militare interforze".
- Il testo degli articoli 11 e 8, secondo comma, della
legge n. 273/1968, e' il seguente:
"Art. 11. - Gli aspiranti ufficiali possono essere
allontanati di autorita' dai corsi per gravi ragioni
disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.
In tali casi gli aspiranti vengono dimessi dai corsi,
perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di
sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio
militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o
chi esercita la patria potesta' su di loro, devono inoltre
rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre
le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo
accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o
scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente
militare detto fondo.
Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma
si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non
conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei
limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della
eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.
Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono
l'obbligo di rimanere in serviio quale ufficiale in
servizio permanente per un periodo di anni otto e non
accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono
tenuti a prestar servizio militare col grado di
sottotenente di complemento per un periodo di sei anni,
fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.
Nell'eventualita' che gli aspiranti ufficiali vengano
allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute,
perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare,
salvo che la lesione o l'infermita' sia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per
l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che
eccedano il fondo accantonato ed amministrato
dall'accademia, istituto o scuola militare, restando
devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato
la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli
obblighi di leva e' regolata in conformita' delle
disposizioni in materia di reclutamento.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono
adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su
proposta del comandante dell'Accademia di sanita' militare
interforze".
"Art. 8.
(Omissis).
Il Ministro per la difesa ha la facolta' di concedere,
in casi eccezionali, su proposta del comandante
dell'accademia, una prororga ai termini stabiliti; il corso
di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio
professionale, non potra' superare, comunque, la durata di
anni otto per gli iscritti alla facolta' di medicina e
chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facolta' di
farmacia o di veterinaria".