Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari
(ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi
diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il
diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso
comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di
guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di
natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.