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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3
maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE
n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n.
95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla
commercializzazione delle uova nell'interno della Comunita' economica
europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati
dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n.
10 della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono
incrementati di 34 unita' nella quinta qualifica, profilo
professionale di operatore amministrativo, e di 4 unita' nella quarta
qualifica, profilo professionale di coadiutore.
2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a bandire due
concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente
della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1,
riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai
concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del
secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che
alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni
consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per
l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'.
3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente
sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei
controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai
rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in
servizio.
4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono
abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della
legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza e' altresi'
abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19
ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 6
novembre 1971.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa
con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di
etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio
del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione
del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla
pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2
della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese
alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di
etichettatura.
6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire
1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la
corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova
autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una
quota annuale proporzionata alla capacita' lavorativa dei centri
stessi, del seguente importo:
a) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera
fino a 8.000 uova: lire 70.000;
b) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da
8.000 a 80.000 uova: lire 300.000;
c) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da
80.000 a 160.000 uova: lire 800.000;
d) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da
160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000;
e) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera
superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000.
7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote
annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SACCOMANDI,Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 419/1971, recante applicazione dei
regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 concernenti
norme sulla commercializzazione delle uova, affida agli
organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste il controllo sull'osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali concernenti la
commercializzazione delle uova (art. 1) ed autorizza il
Ministero stesso ad avvalersi anche di personale esterno
alla sua amministrazione per l'espletamento di detti
controlli (art. 4). Si riporta il testo dei relativi
articoli 1 e 4:
"Art. 1. - Il controllo sull'osservanza delle
disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova,
previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio
dei Ministri della Comunita' economica europea il 15
ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n.
95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica
europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni
contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi
centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti
dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agrari.
Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria
competenza, provvedono per la materia, oggetto della
presente legge, a coordinare la loro specifica attivita'
col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'osservanza delle
vigenti norme sanitarie e le competenze
dell'Amministrazione sanitaria.
Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i
controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n.
95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi
nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi
terzi di uova imballate".
"Art. 4. - Le fascette e i dispositivi di etichettatura,
previsti dall'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e
dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69,
sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero
progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il
corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo art.
9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei
controlli specifici per l'applicazione della presente
legge.
Per l'espletamento dei controlli di cui al comma
precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua
amministrazione.
I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle
uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di
raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'art.
121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per
conto dei quali operano".
- Il D.L. n. 282/1986, recante misure urgenti in materia
di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari, all'art. 10 ha istituito presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale
repressione frodi. Si riproduce il testo di detto art. 10,
quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dalla
legge di conversione:
"Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e' istituito un Ispettorato centrale
repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti
alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in
uffici a livello interregionale, regionale ed
interprovinciale, con laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
della dotazione organica delle singole carriere di cui
all'allegata tabella A, e' determinato il numero degli
addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici
interregionali, regionali ed interprovinciali, con la
specificazione delle relative qalifiche funzionali, e sono
stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli
anzidetti uffici periferici.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C
dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di Stato
che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con
decreto del Ministro dell'agricoltra e delle foreste, da
emanarsi di concerto co il Ministro dell'interno, saranno
stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale
di cui al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
da lire trecentomila a lire unmilione".
- I ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione
frodi sono stati rideterminati dalla tabella B annessa al
D.P.C.M. 27 luglio 1987, che qui di seguito si riproduce:
"TABELLA B
DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
E DEI PROFILI PROFESSIONALI
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Ruoli del servizio repressione frodi:
Ottava qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 58.
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
1 - Funzionario amministrativo . . . . . . . . . . . 13
213 - Biologo direttore . . . . . . . . . . . . . . . . 1
215 - Chimico direttore . . . . . . . . . . . . . . . . 22
248 - Funzionario agrario . . . . . . . . . . . . . . . 22
_____
Totale. . . 58
Settima qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 260.
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
2 - Collaboratore amministrativo . . . . . . . . . 29
214 - Biologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
216 - Chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
249 - Collaboratore agrario . . . . . . . . . . . . . 146
274 - Programmatore di sistema . . . . . . . . . . . 1
____
Totale. . . 260
Sesta qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 205.
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
3 - Assistente amministrativo . . . . . . . . . . 2
15 - Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
147 - Assistente tecnico di laboratorio di analisi . 39
250 - Assistente tecnico agrario . . . . . . . . . . 123
____
Totale. . . 205
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
Quinta qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 86.
4 - Operatore amministrativo . . . . . . . . . . . 10
6 - Stenodattilografo . . . . . . . . . . . . . . 5
16 - Operatore amministrativo contabile . . . . . . 28
282 - Operatore di sala macchine . . . . . . . . . . 1
283 - Addetto ai terminali evoluti . . . . . . . . . 42
____
Totale. . . 86
Quarta qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 164.
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
5 - Coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7 - Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico . . . 48
285 - Addetto alle macchine ausiliarie . . . . . . . 1
____
Totale. . . 164
Terza qualifica funzionale: dotazione organica
cumulativa n. 125.
Profili professionali Dot
Codice denominazione org
-
10 - Conducente di automezzi . . . . . . . . . . . 26
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera . 99
___
Totale. . . 125
- Il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971,
gia' innanzi riportato, ha consentito al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi di personale
esterno per l'espletamento dei controlli in materia di
commercializzazione delle uova.
- Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della
medesima legge n. 419/1971, gia' innanzi riprodotto, hanno
disciplinato la predisposizione da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei
dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri
d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo,
la destinazione di tali proventi al finanziamento dei
controlli, il possibile affidamento dei controlli a
personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
- Il D.M. 19 ottobre 1971 reca: "Modalita' relative
all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n.
419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari
n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione
delle uova". Esso e' stato emanato in attuazione dell'art.
9 della legge n. 419/1971, articolo di cui si riproduce di
seguito il testo:
"Art. 9. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste le modalita' relative alla
predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei
dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per
l'applicazione della presente legge".
- L'art. 2 della legge n. 419/1971, che di seguito viene
riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e
l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' rilasciata
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
"Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione
delle uova in categorie di qualita' e di peso, stabiliti
dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i
produttori singoli ed associati che, in possesso dei
prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri
d'imballaggio.
I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che
dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente,
la loro attivita' o quella dei propri familiari
all'allevamento delle specie avicole, sono considerati
imprenditori avicoli.
L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli
interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il
parere dei competenti organi regionali, vi provvede con
proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei
necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad una
commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal
veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle
categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti
produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla cam-
era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e
da un rappresentante designato dall'amministrazione
provinciale. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
Ai componenti ed al segretario della commissione
provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza nella
misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli
aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio.
Le spese di funzionamento della commissione saranno
imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario
1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni
successivi.
L'autorizzazione e' revocata qualora la commissione
predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i
requisiti per la completa funzionalita' dei centri
d'imballaggio.
Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare
quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco
tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il
quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'.
Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi
precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare o
sua frazione, della tassa di concessione governativa, da
corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i
centri di potenzialita' lavorativa giornaliera inferiore
10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialita'
lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire
500.000 per i centri di imballaggio di potenzialita'
lavorativa superiore.
Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli,
singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione
governativa sono ridotte alla meta'.
La potenzialita' lavorativa giornaliera dei centri
d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di
autorizzazione".