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Legge Ordinaria n. 137 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1991, n. 98
Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.
Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunita' economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unita' nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unita' nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore. 2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'. 3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio. 4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 6 novembre 1971. 5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. 6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacita' lavorativa dei centri stessi, del seguente importo: a) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: lire 70.000; b) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: lire 300.000; c) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: lire 800.000; d) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000; e) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000. 7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SACCOMANDI,Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 419/1971, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 concernenti norme sulla commercializzazione delle uova, affida agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo sull'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali concernenti la commercializzazione delle uova (art. 1) ed autorizza il Ministero stesso ad avvalersi anche di personale esterno alla sua amministrazione per l'espletamento di detti controlli (art. 4). Si riporta il testo dei relativi articoli 1 e 4: "Art. 1. - Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria. Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate". "Art. 4. - Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo art. 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge. Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione. I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano". - Il D.L. n. 282/1986, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, all'art. 10 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi. Si riproduce il testo di detto art. 10, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dalla legge di conversione: "Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi. 2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui all'allegata tabella A, e' determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qalifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. 4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltra e delle foreste, da emanarsi di concerto co il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno. 5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire unmilione". - I ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi sono stati rideterminati dalla tabella B annessa al D.P.C.M. 27 luglio 1987, che qui di seguito si riproduce: "TABELLA B DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Ruoli del servizio repressione frodi: Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 58. Profili professionali Dot Codice denominazione org - 1 - Funzionario amministrativo . . . . . . . . . . . 13 213 - Biologo direttore . . . . . . . . . . . . . . . . 1 215 - Chimico direttore . . . . . . . . . . . . . . . . 22 248 - Funzionario agrario . . . . . . . . . . . . . . . 22 _____ Totale. . . 58 Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 260. Profili professionali Dot Codice denominazione org - 2 - Collaboratore amministrativo . . . . . . . . . 29 214 - Biologo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 216 - Chimico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 249 - Collaboratore agrario . . . . . . . . . . . . . 146 274 - Programmatore di sistema . . . . . . . . . . . 1 ____ Totale. . . 260 Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 205. Profili professionali Dot Codice denominazione org - 3 - Assistente amministrativo . . . . . . . . . . 2 15 - Ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 147 - Assistente tecnico di laboratorio di analisi . 39 250 - Assistente tecnico agrario . . . . . . . . . . 123 ____ Totale. . . 205 Profili professionali Dot Codice denominazione org - Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 86. 4 - Operatore amministrativo . . . . . . . . . . . 10 6 - Stenodattilografo . . . . . . . . . . . . . . 5 16 - Operatore amministrativo contabile . . . . . . 28 282 - Operatore di sala macchine . . . . . . . . . . 1 283 - Addetto ai terminali evoluti . . . . . . . . . 42 ____ Totale. . . 86 Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 164. Profili professionali Dot Codice denominazione org - 5 - Coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7 - Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico . . . 48 285 - Addetto alle macchine ausiliarie . . . . . . . 1 ____ Totale. . . 164 Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 125. Profili professionali Dot Codice denominazione org - 10 - Conducente di automezzi . . . . . . . . . . . 26 24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera . 99 ___ Totale. . . 125 - Il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971, gia' innanzi riportato, ha consentito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi di personale esterno per l'espletamento dei controlli in materia di commercializzazione delle uova. - Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della medesima legge n. 419/1971, gia' innanzi riprodotto, hanno disciplinato la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo, la destinazione di tali proventi al finanziamento dei controlli, il possibile affidamento dei controlli a personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. - Il D.M. 19 ottobre 1971 reca: "Modalita' relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova". Esso e' stato emanato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 419/1971, articolo di cui si riproduce di seguito il testo: "Art. 9. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste le modalita' relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge". - L'art. 2 della legge n. 419/1971, che di seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste: "Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualita' e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio. I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attivita' o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori avicoli. L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla cam- era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni successivi. L'autorizzazione e' revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalita' dei centri d'imballaggio. Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialita' lavorativa superiore. Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla meta'. La potenzialita' lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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