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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo
alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli
elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono
iscritti non e' accessibile mediante sedia a ruote, possono
esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia
allocata in sede gia' esente da barriere architettoniche e che abbia
le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione,
unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica
rilasciata dall'unita' sanitaria locale.
2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o piu' collegi
provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della
Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si
svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta
dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere,
nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale
o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa
la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non
deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del
presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista
della sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di
marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.