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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Interventi in favore della comunita' scientifica
e delle associazioni di volontariato
1. E' differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine gia' indicato
dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunita'
scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel
limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo
per la protezione civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni, nonche' disposizioni varie". L'art. 30 del citato
D.L. n. 415/1989 ha prorogato il termine al 31 dicembre
1990.
- Il testo degli articoli 9 e 11 del D.L. n. 159/1984 e'
il seguente:
"Art. 9 - 1. In attesa della istituzione dei servizi
scientifici per la difesa dalle calamita' naturali
collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la
protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile e con il Ministro del tesoro, e'
autorizzato a ricostruire il gruppo nazionale per la difesa
dai terremoti.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al
Consiglio nazionale delle ricerche un contributo
straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme
dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti.
3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al
comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le
esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti,
convenzioni con personale tecnico.
4. Con le disponibilita' del fondo per la protezione
civile, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
e' autorizzato a concedere contributi straordinari
all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio
vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad
altri enti od istituti che svolgono attivita' di ricerca
nel campo della protezione civile, per il potenziamento
dell'attivita' di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni
sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di
incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile puo', in deroga alle vigenti disposizioni,
autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del
gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni,
con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di
cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti
unita'.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, istituisce, presso
il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due
anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e
sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di
fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle
regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e
privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le
norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti
di cui al presente comma.
7. Ai fini di cui al comma 6, e' attribuito al Consiglio
nazionale delle ricerche un contributo straordinario di
lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i
rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
8. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, anche ai fini dell'attivita' di previsione e
prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze
chimiche, e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione,
mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di
sanita'.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fino al 31 marzo 1985".
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di
disciplina organica della materia, e comunque non oltre il
31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei
gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e
gli enti locali interessati, le spese nei periodi di
impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato,
ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
posto di lavoro e del relativo trattamento economico e
previdenziale, ad adottare misure per la copertura
assicurativa degli interessati".