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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Direzione centrale per i servizi antidroga
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i
servizi antidroga.
2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35,
secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' soppresso ed i
relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione
centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il
personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del
servizio stesso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
e' il seguente:
"Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi
restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia,
di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato l'art.
7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio
di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente
sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza,
presso il quale e' istituito un apposito servizio della
Direzione centrale della polizia criminale, in cui
confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni
dell'ufficio stesso".