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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)
sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo e all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 113 e 114 del D.P.R.
n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
"Art. 113 (Enti nazionali ed interregionali). - Gli enti
nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in
parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per
le quali le funzioni amministrative sono trasferite o dele-
gate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi
degli articoli precedenti indicati nella tabella B,
compresa l'annotazione finale, allegata al presente
decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o
privati.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente
comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla
presidenza della commissione parlamentare per le questioni
regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli
elementi utili alla individuazione delle funzioni
esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel
territorio di ciascuna regione, nonche' dei beni e del
personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle
entrate con specifica indicazione della loro natura.
Entro i successivi trenta giorni le regioni, anche in
assenza della comunicazione di cui al precedente comma,
fanno pervenire le proprie osservazioni alla commissione
parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti
che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente
comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o
delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonche'
le funzioni svolte in materia di competenza regionale o lo-
cale dagli enti che siano titolari anche di funzioni
statali residue.
Entro i successivi quarantacinque giorni il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione
tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla
commissione parlamentare per le questioni regionali schemi
di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni
integralmente trasferite, delegate o attribuite alle
regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono
anche funzioni residue, indicando specificatamente, per
queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di
personale di cui non si propone il trasferimento alle
regioni o agli enti locali.
Entro i successivi quarantacinque giorni la commissione
parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie
osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le osservazioni della commissione parlamentare
il Governo adotta, su conforme parere della commissione di
cui al terzultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non
rientranti nelle materie di cui al presente decreto,
l'individuazione dei beni e del personale indispensabili
all'espletamento delle funzioni residue dell'ente,
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese
sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni
trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di
amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente
residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresi'
alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata
accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne
dichiara l'estinzione.
Il decreto dichiara altresi' l'estinzione degli enti,
trasferendone le funzioni residue all'amministrazione
diretta dello Stato o ad enti similari, allorche' la
commissione tecnica di cui al presente articolo e la
commissione parlamentare per le questioni regionali,
abbiano accertato:
1) la non economicita' dei singoli enti nell'attuazione
dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze
di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la
funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere
distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da
altri enti similari.
Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al
presente articolo decorre dal 1 aprile 1978.
In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato
emanato il decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano
provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli
25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o
sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici,
a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla
tabella B.
Le somme di cui al comma precedente, nonche' quelle
derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma
precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute
su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od
assegni continuativi, sono versati in apposito conto
corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello
Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma
dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al
perseguimento dei fini associativi.
Dalla data predetta le regioni assicurano la continuita'
delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali
non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai
precedenti commi. A tela scopo le regioni potranno
avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi;
per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione
delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto
corrente infruttifero di cui al comma precedente sono
ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle
regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti
dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione tecnica di cui al presente articolo
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' composta da venti membri dei quali dieci
designati dal Consiglio dei Ministri, sei designati dalle
regioni, tre dall'ANCI, uno dall'UPI.
I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente
del Consiglio in una rosa composta da ventuno designati da
ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a
statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-
Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La commissione ha sede presso la Presidenza del
Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione
della pubblica amministrazione.
Art. 114 (Enti di assistenza a categorie). - La
commissione di cui al terzultimo comma del precedente art.
113, trascorso il termine di cui al secondo comma del
medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti
preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli
inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione fi-
nale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da
contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone
fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle
regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la
individuazione, la commissione ne da' comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza
della commissione parlamentare per le questioni regionali
ed i singoli enti interessati.
La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma
precedente, promuove per tali enti la procedura prevista
dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino
alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione
fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto
comma del citato articolo.
Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di
cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione
obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie
di assistenza al fine di garantirsi la continuita' delle
prestazioni assistenziali, tali associazioni possono
ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai
successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti
i beni degli enti di cui al primo comma.
Le associazioni di cui al comma precedente, qualora
comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti
alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate
derivanti da contributi volontari
tali da consentire l'adempimento dei fini associativi,
possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale
sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti
all'associazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta
giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla
commissione di cui al primo comma, la quale, previo
accertamento dell'esistenza dei presupposti per la
concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta
in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento
alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni
dell'ente, la commissione provvede altresi',
contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma
dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il
disposto del sesto comma del citato articolo. I beni
oggetto della concessione vengono preliminarmente
trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione dei beni ad ogni singola associazione e'
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed e' regolata da apposita convenzione. La
convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le
modalita', per le revoca senza indennizzo della concessione
stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i
compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso
i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono
destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le
associazioni costituitesi secondo le norme del presente
articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di
contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133,
qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal
secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda,
provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed
esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del
relativo decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare
la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti
di cui al presente articolo.
Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di
cui al comma precedente, nel caso si sia verificata
l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi
obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano
associati agli enti di cui al presente articolo".
- Il testo della tabella B allegata al D.P.R. n.
616/1977, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.