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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo nazionale per l'artigianato
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' conferita la somma di lire 100
miliardi per l'anno 1990.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 399, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987, come
modificato dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e
progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e
lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e'
istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il 'Fondo
nazionale per l'artigianato'.
1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio
nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge
8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese
artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati
disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel
periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o
ultraregionale, con riferimento anche ad attivita'
promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota
del quindici per cento e' disposto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre
quello del residuo dieci per cento e' disposto dal
Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio
economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la
verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai
sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40
miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di
sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge n. 468/1978 e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
(omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale;".