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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni.
Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed
il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre
ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si
compie nel secondo semestre.
2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della
elezione.