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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968,
n. 46, e' sostituito dai seguenti:
"I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate
garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le
operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente
legge, nonche' a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti
saggiati, con validita' equipollente a quelle rilasciate dai
laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli
preziosi. Per l'esercizio delle predette attivita', i laboratori
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione
metrica e del saggio dei metalli preziosi.
Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed
i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a
livello nazionale, provvede a:
a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare, ai sensi
del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del
titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei
prelievi dei campioni;
c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme
di cui al presente articolo.
Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma,
lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli
preziosi competente per territorio puo' avvalersi, per il saggio dei
campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo
comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le
disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai
predetti laboratori e' utilizzato ai fini della relazione
circostanziata all'autorita' giudiziaria competente di cui
all'articolo 24, comma primo.
Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con
le stesse modalita', diritti pari alla meta' di quelli fissati per le
analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici
provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.
Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 30 della legge n. 46/1968
(Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 30. - Sono istituiti laboratori di saggio dei
metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del
saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali
metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con
decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
I laboratori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura
e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei
metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonche'
a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti
saggiati, con validita' equipollente a quelle rilasciate
dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del
saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette
attivita', i laboratori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla
vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e
del saggio dei metalli preziosi.
Con propri decreti il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il parere del
Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle
associazioni delle categorie interessate a livello
nazionale, provvede a:
a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare,
ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per
l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli
preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;
c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione
delle norme di cui al presente articolo.
Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo
comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del
saggio dei metalli preziosi competente per territorio puo'
avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei
laboratori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo
comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione
secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del
saggio redatto dai predetti laboratori e' utilizzato ai
fini della relazione circostanziata all'autorita'
giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.
Per le certificazioni di cui al secondo comma sono
corrisposti, con le stesse modalita', diritti pari alla
meta' di quelli fissati per le analoghe certificazioni
effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici
e del saggio dei metalli preziosi.
Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli
preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".