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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici
e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni
aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princi'pi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente
concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione
stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati,
rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo
unico denominato "Codice della strada".
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati
decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della
presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per
integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le
altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche'
disposizioni di carattere transitorio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme
per la tutela delle strade e per la circolazione.
- Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle
norme sulla circolazione stradale.