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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per
l'esportazione dei prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche
disposizioni concernenti la commercializzazione, l'utilizzazione o
l'ammissione ai benefici dei prodotti medesimi, in attuazione della
normativa nazionale o comunitaria ovvero di accordi internazionali,
sono istituiti, presso l'Istituto sperimentale agronomico di Bari,
sezione operativa periferica di Modena; l'Istituto sperimentale per
la viticoltura di Conegliano, sede centrale e sezione operativa
periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti,
sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo
e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.