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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in
favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in
favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65.
3. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di
decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di
natura fiscale, e processuale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
29 dicembre 1990, n. 414, non convertito in legge, opera anche per i
soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13
dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno
1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CAPRIA, Ministro per il
coordinamento della protezione
civile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
103 del 4 maggio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.