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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Commissario ad acta
1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei
casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle
autorita' preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su
proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un
commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere
la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.
2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla
contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto
l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa,
dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente il
termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati
e rimuoverne gli effetti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui' trascritti.