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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre
1986, n. 752, e' differita sino alla data di entrata in vigore della
legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi
in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.
2. Per gli anni 1991 e 1992 e' autorizzata la spesa,
rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La
ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalita' previste
dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera del CIPE
da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il
31 marzo dello stesso anno.
3. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo
supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68
del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni, si
applicano a partire dal periodo 1991-1992 su tutto il territorio
nazionale.
4. La disposizione di cui al comma 3 non costituisce titolo per la
restituzione delle somme gia' versate dai soggetti obbligati in
applicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 7 giugno 1989, n. 258.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli acquirenti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, ove acquistino latte od
equivalente latte prodotto da aziende da considerarsi non aderenti ad
alcuna associazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto
comma, del citato decreto n. 258 del 1989, e prive di un quantitativo
di riferimento, o da aziende aderenti all'Unione nazionale fra le
associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) e alle
associazioni che non siano in possesso di indicazione produttiva
provvisoria, sono tenuti a trattenere immediatamente sul prezzo
corrisposto, a titolo di anticipo, l'ammontare del prelievo
supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera. Le somme
trattenute devono essere versate entro trenta giorni presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nella
contabilita' speciale, istituita ai sensi dell'articolo 1223, lettera
a), delle istruzioni generali del servizio del Tesoro, intestata al
"Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo
supplementare sul latte di vacca".
6. Qualora l'UNALAT non fornisca, entro i termini prescritti dal
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989,
n. 258, gli elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare del
prelievo supplementare da essa dovuto, e' tenuta a versare il
prelievo supplementare richiesto dall'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) che ne calcola l'ammontare
detraendo alle quantita' nazionali indicate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) i quantitativi commercializzati da produttori
non associati ad associazioni aderenti all'UNALAT.
7. Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, devono essere
trasmesse entro i termini di cui al decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, in copia,
anche alle associazioni di produttori e alle unioni nazionali
titolari di quantitativo di riferimento.
8. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 3, 4, 5,
6 e 7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 6- bis del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, si applicano le
sanzioni stabilite dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, con le modalita' ivi indicate.
9. I saldi contabili con la Comunita' economica europea derivanti
dalla definizione delle procedure previste dalla normativa
comunitaria e concernenti il prelievo supplementare sul latte di
vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991 sono iscritti
nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi
comunitari.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in
lire 2.675 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.085 miliardi per
l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della
forestazione".
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI