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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti
urgenti per la finanza pubblica e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle
operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal
soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata
unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese
di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle
operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di
credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino
alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti
emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del
mese di agosto 1991.
3. Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7,
8 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto,
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme
maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle
modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare
l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle
corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori
somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli
idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle
tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si
applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo
dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo
non e' dovuto; in tal caso il contribuente puo' chiedere il rimborso
sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno
anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota
in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo
complessivo della ricevuta presentata per il rimborso e' superiore a
quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della
conservazione della ricevuta e' assolto con la conservazione di copia
autenticata della medesima.
4. Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a
quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate
agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono
effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le
modalita' e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel
comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto
decreto; al versamento sono altresi' tenuti, nei termini, con le
modalita' e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3
e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli
aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per
effetto delle modificazioni apportate con la presente legge.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi,
nonche' sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151.