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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il
finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di
itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il
1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.