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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un
codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di
linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n.
954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La convenzione relativa ad un codice di condotta delle
conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata
a Ginevra il 6 aprile 1974, e' stata ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92.
- Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli
Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa
al codice di comportamento per le conferenze marittime o
l'adesione di tali Stati alla convenzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121
del 17 maggio 1979.