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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio
1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo
59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
novembre 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi
per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di
lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la
proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della
legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri
di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.