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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988,
n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" d) le attivita' connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi
dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita'
riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque
denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo
2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, gia' prorogato
dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 172/1988 reca: "Istituzione di una
commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 172/1988, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a norma dell'art. 82 della
Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:
a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella
lotta al terrorismo in Italia;
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei
responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni
eversivi verificatisi in Italia;
c) i nuovi elementi che possono integrare le
conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di
inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo
Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;
d) le attivita' connesse a fatti si strage o a fenomeni
eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative
responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed
organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi
appartenenti o appartenute.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988
e' il seguente:
"Art. 2. - (Omissis).
3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro
diciotto mesi dal suo insediamento.
(Omissis)".
N.B. - Il termine e' stato prorogato al 28 luglio 1991
dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente
legge.