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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori
in attivita' criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione
eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le
condizioni di disagio mediante:
a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali
si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito
familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche
dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della
situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli
obblighi scolastici;
c) l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di presenza
sociale nei quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con
le competenti autorita' scolastiche e in base ad indirizzi del
Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture
scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel
periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia puo' essere
disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330,
333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali,
degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorita' di
pubblica sicurezza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 330, 333 e 336
del codice civile, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 152, 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151:
"Art. 330 (Decadenza dalla potesta' sui figli). - Il
giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o
abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare
l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento".
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in
cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio".