Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-
legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di
cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica,
nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di
mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti.
2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle
quote di onorario versate dai notai, provvede:
a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa
dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
1) ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per
inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle
funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di
esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di
eta';
2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o
infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti
da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile
o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio
deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti
previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
c) alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del
notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti
dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di
assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori
ad un ammontare predeterminato;
e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a
suo carico da disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente". La tabella allegata alla legge
contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione
prevista dalla legge anzidetta.
- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo
art. 89:
"Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). -
L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi
della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi
della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli
anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal
dipendente civile o dal militare.
Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova
se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono
con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli
orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli
di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e'
attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e'
divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le
quote relative agli orfani che non siano figli di
precedente matrimonio del dante causa e che convivano con
la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla
indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani
minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo'
superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la
vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova
spettano tre quarti dell'indennita'".