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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23
marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al
Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n.
94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari) e' il seguente:
"1. E' istituita, per la durata di tre anni, a norma
dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione
parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre
1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonche'
degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno
mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e
della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo ed amministrativo
ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali
e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la
prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la
cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche
dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e
di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori,
ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente".