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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione
Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete,
istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un
contributo, il cui ammontare e' determinato dall'articolo 4, da
impiegare per le finalita' e con le modalita' di cui agli articoli
seguenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca: "Norme
per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto
regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'".