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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'effettuazione di interventi, diretti o indiretti, di
restauro del patrimonio architettonico, artistico-storico,
bibliografico e archivistico e per attivita' scientifiche e culturali
connessi alla figura e all'opera di Piero della Francesca, nel
cinquecentenario della sua morte, e' concesso al Comitato nazionale
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1987, e successive modificazioni, un contributo di lire 1.500 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alle quali e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.