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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e suc-
cessive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno
stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle
operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti
metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della
verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di
strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei
princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti
per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo
metrologico CEE".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo,
e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia
posto in vendita o in uso di commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico,
saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la
effettuazione delle operazioni di verificazione e di
legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee
metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei
princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e
la valenza tecnica ed organizzativa del
produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita',
analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni
effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".