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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati
vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a
verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione.
2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita
commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.
3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 190/1989
(Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali,
sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia
di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante
in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in
tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) e'
cosi' formulato:
"Art. 7. - 1. L'accertamento dell'attitudine psico-
fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e
speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene
nel corso di un periodo di prova della durata di trenta
giorni".