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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Prestazioni)
1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti
pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi
diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del
mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della
domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e
dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da
cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d)
del medesimo comma.
4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e
di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti
pensionistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.