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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione
delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale
e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle
associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella
misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382), come modificato dall'art. 1-undecies
del D.L. n. 481/1978, e' il seguente:
"Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di
cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
che abbiano una struttura associativa, continuano a
sussistere come enti morali assumendo la personalita'
giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente
e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la
titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle
attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti
di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede
con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone
l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
il sostegno dell'attivita' associativa delle persone
giuridiche private costituite ai sensi del presente
articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra'
comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo
Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono
abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite,
prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni
continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli
enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante
ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo
Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi
associativi che i titolari delle suddette prestazioni
intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
pubblici interessati stabiliscono mediante apposite
convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui
al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione
delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati, con
apposite leggi potra' assegnare contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente
rilevanti".