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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da
realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre
societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e
devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in
apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui
all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la
definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il
finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento
straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita'
osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite
dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle
stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia
di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi
cooperativi di rilevanza nazionale".
2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
" 1. Il comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e'
composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro
della sanita', uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta
dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in
rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n.
752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura):
"Art. 2. - 1. Le funzioni di programmazione in materia
di politica agricola, agroalimentare e forestale sono
esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la
politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e'
soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono
esercitate dal CIPE.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e pre-
via istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale
istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in
cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma
quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di
coordinamento. Il programma quadro e' aggiornato entro il
30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento
interviene sul testo base del programma quadro per il
quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1 agosto 1985.
3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta
il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il primo
aggiornamento annuale e' deliberato entro il 30 novembre
1987.
4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' istituita una commissione di
settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati
dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha
compiti di informazione e consultazione su tutte le materie
previste dalla presente legge, ferme restando le competenze
e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il
concorso delle regioni e province autonome alla
elaborazione degli indirizzi della politica agricola
nazionale e comunitaria. La commissione e' convocata
periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi
componenti. La commissione si avvale, oltre che della
collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per
materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie
e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui
due designati congiuntamente dalle regioni e province
autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle
regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente
comma cessera' di avere vigore con l'approvazione della
legge sulla disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
assicura, mediante periodiche consultazioni, la
partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed
alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano
forestale nazionale.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una
relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni
della presente legge. La relazione e' predisposta, per la
parte afferente alle regioni e province autonome, sulla
base del materiale informativo raccolto a cura del comitato
tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il
CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui
sopra, un proprio documento di analisi e valutazione".
- Il decreto legislativo n. 418/1989 recante
riordinamento della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-
regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge
23 agosto 1988, n. 400, ha disciplinato all'art. 4 la
designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a
composizione mista Stato-regioni, affidandone la competenza
alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
ince autonome, anche nell'ipotesi in cui fino al momento
della sua entrata in vigore tale competenza fosse stata
attribuita alla Conferenza Stato-regioni, come si evince
dal testo che si riproduce:
"Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli
organismi a composizione mista Stato-regioni). - 1. Le
designazioni di componenti o rappresentanti regionali in
organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla
Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando
le designazioni sono attribuite direttamente alle singole
regioni o province autonome, oppure quando la
partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni
che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui
e' richiesta, o ad un interesse territorialmente
localizzato delle singole regioni o province autonome, o
quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della
regione da parte dell'organismo a composizione mista o del
suo presidente".