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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991,
al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000.
Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico
ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero
illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per
ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano
l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate
nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso
mensile lordo di L. 1.060.000.
3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti
alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di
cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso
aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel
comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso
mensile lordo di L. 930.000.
5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere
rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale
degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo
della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto
nell'ultimo triennio.
6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere
modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che
giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro.
7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e
medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito
dalla tabella F allegata alla presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.