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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si
applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto
alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18
marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i
loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al
citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti
all'anno scolastico.
3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma
2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le
organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali
maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate
nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali
facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini
dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il
comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per
la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990.
4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e' effettuato,
per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale,
secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal
servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze
peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.
5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono
attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a
disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715.
6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali
attribuibili di cui al comma 5 e' effettuata, per gli anni scolastici
1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8
della legge 17 novembre 1978, n. 715.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di
cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal
Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715.
8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche
per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non
sara' data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.
9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei
destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo
viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
10. Sono altresi' annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola
comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di
istituto.
11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre
all'indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti,
degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando,
dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori
ruolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 249/1968 concerne: "Delega al Governo per
il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali".
L'art. 45 cosi' recita:
"Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che
ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la
competente organizzazione, collocati in aspettativa per
motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in
aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni
5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per
l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e'
effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e
per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda
autonoma.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali,
in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede,
entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni
interessate".
- Si trascrive il testo del dispositivo del D.P.C.M. 10
novembre 1989, recante determinazione e ripartizione del
contingente delle aspettative sindacali nel comparto
"scuola" per i trienni 1984-86 e 1987-89:
"Art. 1. - 1. Il contingente di duecentoventi unita',
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 dicembre 1984, dei dipendenti, docenti e
non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica
per i quali e' consentito - per il triennio 1984-86 - il
collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, in esecuzione delle decisioni
giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del
Lazio - sezione III, n. 2616-1986, del Consiglio di Stato -
sezione VI, n. 463-1987 e del tribunale amministrativo
regionale del Lazio - sezione I, n. 597-1988, indicate in
premessa, e' cosi' ripartito tra le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative:
sessantanove unita' al Sindacato nazionale autonomo dei
lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
sessantatre unita' alla Confederazione italiana
sindacale lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti
S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L.;
cinquantatre unita' alla Confederazione generale
italiana lavoratori (C.G.I.L.);
ventidue unita' alla Unione nazionale del lavoro
(U.I.L.);
sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);
sei unita' alla Confederazione italiana sindacati
nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.).
Art. 2. - 1. Il contingente di duecentoventisette
unita', previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 1987, dei dipendenti, docenti e
non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica
per i quali e' consentito - per il triennio 1987-89 - il
collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, in adesione all'ordinanza n.
790-1989 del tribunale amministrativo regionale del Lazio -
sezione I e all'ordinanza del Consiglio di Stato - sezione
VI, n. 768-1989, e' cosi' ripartito tra le organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative:
settantadue unita' al Sindacato nazionale autonomo
lavoratori della scuola (S.N.A.L.S.);
sessantacinque unita' alla Confederazione italiana
sindacati lavoratori (C.I.S.L.) nelle sue componenti
S.I.S.M. e S.I.N.A.S.C.E.L. e C.I.S.L.-Scuola;
cinquantacinque unita' alla Confederazione generale
italiana lavoratori (C.G.I.L.);
ventidue unita' alla Unione italiana del lavoro
(U.I.L.);
sette unita' alla Federazione italiana scuola (F.I.S.);
sei unita' alla Confederazione italiana sindacati
nazionali autonomi lavoratori (C.I.S.N.A.L.)".
- Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. 7
dicembre 1990, recante designazione dei componenti le
delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio
1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola:
"Art. 1. - La delegazione di parte pubblica di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per
la formazione dell'accordo sindacale per il triennio
1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola,
e' composta nel modo seguente:
Ministro per la funzione pubblica, presidente;
Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato
delegato;
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
o Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o
Sottosegretario di Stato delegato;
Ministro della pubblica istruzione, o Sottosegretario
di Stato delegato.
Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, abilitata alla trattativa per la formazione
dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante
il comparto del personale della scuola, e' composta:
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative nel comparto del personale della scuola:
CGIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto
aderente alla C.G.I.L.;
Feder/Scuola/CISL, organizzazione di categoria di
comparto aderente alla C.I.S.L.;
UIL/Scuola, organizzazione di categoria di comparto
aderente alla U.I.L.;
CONFSAL/SNALS, organizzazione di categoria di comparto
aderente alla Conf.S.A.L.;
Federazione sindacale Gilda-UNAMS, in via eccezionale
tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva-circolare
del 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5 e in considerazione
degli scostamenti minimi rispetto ai discrimini
quantitativi di cui alla predetta direttiva circolare del
28 ottobre 1988, della sua consistenza in rapporto alle
altre organizzazioni sindacali del comparto e
dell'aggregazione tra il personale operante nel comparto
"scuola" con conseguente prospettiva di tendenziale
crescita della consistenza rappresentativa;
dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
Confederazione generale italiana dei lavoratori
(C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori
(C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienza
(C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
(C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori
(Conf.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri diretti della
funzione pubblica (Confe.D.I.R.)".
- La legge n. 715/1978 riguarda "Copertura finanziaria
del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti
economici ai dipendenti dello Stato". Il testo dell'art. 8
di detta legge e' il seguente:
"Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui
all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e'
consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad
amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale
ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere
segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione
avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione
per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo
ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale".
- Il testo dell'art. 47 della citata legge n. 249/1968
e' il seguente:
"Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di
cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi
collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali
del personale civile dello Stato e che non siano collocati
in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della
rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino
eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad
assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo
necessario per presenziare alle riunioni dell'organo
collegiale o per l'espletamento della normale attivita'
sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna
organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per
tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine
scolastico e per una durata media non superiore a tre
giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal
servizio per la partecipazione a congressi e convegni
nazionali ovvero per la partecipazione a trattative
sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove
ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le
amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze
oltre i limiti predetti".
- Il D.P.R. n. 399/1988 riguarda il contratto del
comparto del personale della scuola per il periodo 1
gennaio 1988-31 dicembre 1990. Il testo del comma 10 del
relativo art. 3 e' il seguente: "10. Il personale docente
della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei
artistici e degli istituti di arte, puo' prestare, a
domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e
1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario
d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore
eccedenti, prestate per la sostituzione dei docenti assenti
sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore
eccedenti prestate in classi collateriali, in quanto
disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la
struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi
sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del
medesimo art. 6".
Il testo dell'art. 14, comma 8, del medesimo decreto, e'
il seguente: "8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi
compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a
decorrere dal 1 settembre 1990 i docenti possono, prima
dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico,
dichiarare la propria disponibilita' a svolgere per
l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di
servizio in aggiunta a quelle previste dal presente
articolo. Dette attvita' sono preordinate alla
predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti
individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero
dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di
integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di
studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere
utlizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed
anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma
deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente
svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al
presente comma sara' definita in sede di negoziazione
decentrata a livello nazionale sulla base di criteri
definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro
e della funzione pubblica".