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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito
dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e' sostituito dal
quadro A allegato alla presente legge.
2. La dotazione organica del personale appartenente alla ottava
qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di
cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11
luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo
4 giugno 1988, e' ridotta di quarantasette unita'.
3. I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti
in aggiunta alle normali vacanze createsi nell'anno 1990.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addi' 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo". Il quadro A della tabella IV
riguarda la dotazione organica dei dirigenti delle
cancellerie e segreterie giudiziarie.
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate,
in attesa della legge di cui al primo comma del precedente
articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al
secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche
di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi
a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali
delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle
successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si
considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni
dalla loro richiesta".
- Il D.P.C.M. 8 marzo 1988 reca: "Dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero di grazia e giustizia -
Amministrazione giudiziaria".