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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di
compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come
specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque
ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti
a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque
soggetto interessato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.