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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la
parita' di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti
disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e' esclusa la
valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali
di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non
aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di
piu' favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori
diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato
o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979,
n. 97.
2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione
dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.
869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianita'
prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso
di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore
eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma,
del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali
maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della
legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito
per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione
economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente
prestato nella posizione di provenienza.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984,
n. 425, e' determinato con esclusivo riferimento alle anzianita'
minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non
previste, alle effettive anzianita' di servizio.
6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma
4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale
progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato".
- Il testo dell'art. 4, terzo comma, del D.L. n.
681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) e'
il seguente: "Per il personale militare, in caso di
promozione a colonnello o grado superiore, se piu'
favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art.
156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni. Al personale con
stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari
o minore anzianita' di servizio, ma promosso
successivamente e' attribuito lo stipendio di
quest'ultimo".
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 425/1984
(Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati) e' il seguente:
"Art. 4. - La determinazione dei nuovi stipendi di cui
all'art. 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo
servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983
con le modalita' indicate nei commi seguenti.
I periodi di servizio e di attivita' professionale,
richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono
riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati
dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella
misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un
beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare
sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale
carriera di appartenenza.
Ai fini esclusivamente economici si considera prestato
nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei
conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella
posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche
amministrazioni.
Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di
nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione
di dirigente generale dello Stato o di pubbliche
amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi e'
effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto
dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella
qualifica di cinque anni, salva la possibilita' di optare
per il trattamento piu' favorevole.
I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche
inferiori a quelle di appartenenza sono valutati
attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore
a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per
cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a
quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento
dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di
corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello
stipendio iniziale della qualifica di magistrato di
cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle
funzioni direttive ed equiparate.
L'importo complessivo del beneficio derivante
dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo
stipendio iniziale della qualifica rivestita e
all'ammontare cosi' ottenuto si somma l'incremento di
stipendio conseguente alla progressione economica relativa
al servizio prestato nella qualifica stessa.
L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due
classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due
aumenti periodici comporta la corresponsione di tale
stipendio e il collocamento del personale alla classe o
aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio
medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa
temporizzazione ai fini economici, va considerata per
l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione
della differenza tra i suddetti stipendi e' espressa in
mesi ed e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa
divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso
di maturazione.
Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge
19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza,
sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente
tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e
dell'avvocatura dello Stato.
In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto
e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina
a magistrato di corte d'appello o a magistrato di
cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla
legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari
a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con
maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo.
I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte
dei conti nonche' gli avvocati dello Stato alla terza
classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il
trattamento economico della qualifica superiore e la classe
di stipendio superiore al compimento dell'anzianita' di
complessivi sedici anni di carriera o otto anni di
qualifica o classe di stipendio.
Agli effetti della presente legge le categorie degli
avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si
considerano appartenenti a carriere distinte.
Le disposizioni di cui ai commi dal secondo
all'undicesimo si applicano anche nei confronti del
personale che consegue la nomina in magistratura o in
avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista
dal primo comma.
Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto
comma, sono escluse le anzianita' convenzionali di
qualsiasi genere in precedenza riconosciute.
Art. 5. - Al personale promosso alla qualifica o
pervenuto al livello retributivo superiori successivamente
al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto
per la nuova posizione, maggiorato dell'importo
corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati
nella posizione di provenienza".