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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
" 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte
costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti
indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1
dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali".
2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo
del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del
quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle
indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla
parte del relativo ammontare che costituisce reddito.
3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione
agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme
percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del
reddito e le erogazioni liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di
legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento
aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma
assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come
interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10,
purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro
in qualita' di sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni
sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro,
con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali
purche' indicati nel certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore
della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e
quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i
sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma
1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi
prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il
diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito
in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in
caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito
gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i
rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre
indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se
per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40
per cento.
6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.
47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte
costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per
cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del
comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del
70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi
previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma
1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le
rendite costituiscono reddito per il 60 per cento
dell'ammontare percepito nel periodo di imposta".
- L'art. 24, secondo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) cosi'
recita: "Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento
delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto
indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento
del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con
le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23".
- L'art. 29, quarto comma, secondo periodo, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 600/1973 cosi' recita: "Le
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle
indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al
quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi
previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati
nel primo comma".
- L'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917/1986, cosi' recita:
"1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
(omissis);
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennita', comunque denomi- nate, percepite per le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e
135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816".
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IORNAMENTO (1)
Nota all'art. 1:
- L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato (( dall' art. 3
della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e )) dalla presente
legge, e' cosi' formulato:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni
liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni
di legge, di contratto collettivo o di accordo o
regolamento aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel
certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del
lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di
festivita', nonche' i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono
a formare il reddito in misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di
sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per
cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per
cento.
6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
della Corte costituzionale costituiscono reddito nella
misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei
contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate
nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47
costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta".
(( 8. Le mance di cui all' art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d' imposta. ))