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Legge Ordinaria n. 271 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1991, n. 199
Modifiche ai procedimenti elettorali.
      La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno
   approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                           P R O M U L G A
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per  la
elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  di  seguito
denominato  testo  unico  n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
  a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi  ne  fa
le  veci"  sono  sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo
per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il  presidente  della  Commissione  di
coordinamento  per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo
per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le
veci nelle predette cariche";
  b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e
negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa";
c) al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "data  di  pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art. 7 del testo unico n. 361/1957, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 7. - Non sono eleggibili:
               a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
               b) i presidenti delle giunte provinciali;
               c) i sindaci dei comuni con popolazione  superiore  ai
          20.000 abitanti;
               d)  il  capo e vice capo della polizia e gli ispettori
          generali di pubblica sicurezza;
               e) i capi di gabinetto dei Ministri;
               f) il rappresentante del  Governo  presso  la  regione
          autonoma  della  Sardegna, il commissario dello Stato nella
          regione siciliana, i commissari del Governo per le  regioni
          a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
          regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente   della
          commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
          i commissari del  Governo  per  le  province  di  Trento  e
          Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
          predette cariche;
               g)   i   viceprefetti   e  i  funzionari  di  pubblica
          sicurezza;
               h)  gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e   gli
          ufficiali  superiori  delle Forze armate dello Stato, nella
          circoscrizione del loro comando territoriale.
             Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente,
          non hanno effetto se le funzioni esercitate  siano  cessate
          almeno  centottanta giorni prima della data di scadenza del
          quinquennio di durata della Camera dei deputati.
             Per cessazione dalle funzioni si  intende  la  effettiva
          astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
          preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e  c)  del
          predetto   comma,   dalla   formale   presentazione   delle
          dimissioni e, negli altri casi,  dal  trasferimento,  dalla
          revoca  dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento
          in aspettativa.
             L'accettazione della candidatura comporta in  ogni  caso
          la decadenza dalle cariche di cui cui alle predette lettere
          a), b) e c).
             Il  quinquennio  decorre dalla data della prima riunione
          dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11.
             In caso di  scioglimento  anticipato  della  Camera  dei
          deputati,  le  cause di ineleggibilita' anzidette non hanno
          effetto se le funzioni esercitate  siano  cessate  entro  i
          sette  giorni  successivi  alla  data  di pubblicazione del
          decreto di  scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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