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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P R O M U L G A
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito
denominato testo unico n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi ne fa
le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo
per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di
coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo
per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le
veci nelle predette cariche";
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del
comando ovvero dal collocamento in aspettativa";
c) al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono
sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 7 del testo unico n. 361/1957, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle giunte provinciali;
c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di gabinetto dei Ministri;
f) il rappresentante del Governo presso la regione
autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella
regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente,
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del
quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
predetto comma, dalla formale presentazione delle
dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla
revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento
in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui cui alle predette lettere
a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data di pubblicazione del
decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".