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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle
prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel
comune di Campione d'Italia s'intendono comprese tra i sussidi
corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo
assistenziale a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), cosi' come da
ultimo modificato dall'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, e dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, e' il seguente:
"Art. 34 (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra
di ogni tipo e denominazione e le relative indennita'
accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate
ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle
medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le
indennita' di accompagnamento, percepite dai ciechi civili
ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti
pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui
redditi nei confronti dei percipienti.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24
dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro
sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla
detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e
nell'art. 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di
bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di
borsa.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi".
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La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989,
n. 387 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 34, comma primo,
nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.