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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Servizi militari)
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati
sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono
computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette
Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio
militare di leva il corrispondente periodo di servizio di
volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi
in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e
successive modificazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i
servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della
liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri
istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione.
3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi
previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive
modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dalla
legge 5 marzo 1990, n. 45.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, concernente norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1. Il
periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti
per l'inquadramento economico e per la determinazione della
anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale
del settore pubblico".
- La legge 15 dicembre 1971, n. 1222, reca norme
concernenti "Cooperazione tecnica con i Paesi in via di
sviluppo".
- La legge 22 giugno 1954, n. 523, reca norme
concernenti "Ricongiunzione ai fini del trattamento di
quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato
con quelli prestati presso gli enti locali".
- Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, reca norme
concernenti "Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato".
- La legge 7 febbraio 1979, n. 29, reca norme
concernenti: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali".
- La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca norme concernenti
"Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti".