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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e
all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal
bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e
depositato. Per le imprese che abbiano gia' beneficiato dei
contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno
essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a
tale data.
2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione
riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio
rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento
europeo, e' corrisposto:".
3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle
imprese beneficiarie alla estinzione delle passivita' richiamate nel
medesimo comma, si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 250/1990
(Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a
favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di
rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di
cui all'articolo 11 della legge stessa), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1991 i contributi di cui
al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali
quotidiani che siano costituite come cooperative
giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o,
se costituite in altra forma societaria, a condizione che
la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta
da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano
scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai
giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,
Fiuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' ai
periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese
quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del
1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime,
dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si
applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti
dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al
presente comma devono essere costituite da almeno tre anni
ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali
contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata
per ciascuna impresa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da cooper-
ative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la
maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta
da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano
scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per
copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media,
indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di
cui al presente comma devono essere costituite da almeno
tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque
anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente,
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e suc-
cessive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se l'entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie
di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno,
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle
30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma
8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media
dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese
editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere
organi o giornali di forze politiche che abbiano alla data
del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un
ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, e'
corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i
quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono
comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma
dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137,
a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono
soggette agli obblighi medesimi, a prescindere
dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese
di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della medesima legge n.
250/1990 e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto,
a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo
annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi,
alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di
partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67".
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il
seguente:
"Art. 12 (Mutui agevolati). - 1. Gli istituti e le
aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad
accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli
9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per
l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31
dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono
essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione
delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e
le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5
agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art.
2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello
Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica,
apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita
da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi
per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 177/1989
(Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali
quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere ai
conributi) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imprese di cui all'art. 9, comma 6,
ed all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.
67, le garanzie relative ai mutui agevolati per
l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31
dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato,
disciplinate dall'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n.
416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento
concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura
primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili
dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese
sopra richiamate".