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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al
personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non
economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti
alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa,
ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche
dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione
Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole
l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e' attribuita,
con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennita' speciale di seconda
lingua, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le
stesse modalita' previste per il personale corrispondente in servizio
presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente".