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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente
legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze
armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli
allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli
allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di
custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima
classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi
militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di
servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne
provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrita'
fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o
alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e succes-
sive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in
licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si
trovino fuori dal presidio senza autorizzazione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 308/1981 reca: "Norme in favore dei
militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze
armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati,
infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
- La legge n. 313/1968 reca: "Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra".