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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la
legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre
1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di
"Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)". In
tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole:
"Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA)" sono pertanto sostituite
dalle parole: "Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA)".
2. L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico e ha sede
in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione
dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente,
per quanto attiene le attivita' in campo ambientale.
3. Ai fini della presente legge si intendono per energie alterna-
tive quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 933/1960 reca: "Istituzione del Comitato
nazionale per l'energia nucleare".
- La legge n. 1240/1971, abrogata dall'art. 23 della
presente legge, concerneva: "Norme relative alla
ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia
nucleare (CNEN)".
- La legge n. 84/1982, abrogata dall'art. 23 della
presente legge, recava: "Modificazioni ed integrazioni alla
legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la
ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia
nucleare".