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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi
dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono
liberamente determinati dai singoli operatori.
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle
strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre
strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto-
legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1
ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende
applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno
successivo.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con
proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei
prezzi di cui al comma 2.
5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato.
6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e
comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per
territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4,
entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno
successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica".
- Il R.D.L. n. 2049/1935 reca: "Modificazioni alle leggi
16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio
decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicita'
dei prezzi degli alberghi".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 217/1983,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Classificazione delle strutture ricettive). -
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione
delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e
dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della
qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le
leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi
contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1
stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della
classificazione sono:
capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni
camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e
qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali
provvedono a classificare le residenze turistico-
alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la
denominazione aggiuntiva 'lusso' quando siano in possesso
degli standards tipici degli esercizi di classe
internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con
4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla
loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature
ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2
stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative,
culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di
sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta
piazzuole e svolgono la propria attivita' integrata anche
con altre attivita' extra-turistiche, al supporto del
turismo campeggistico itinerante, rurale ed
escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la
denominazione aggiuntiva 'A' (annuale) quando sono aperti
per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati
ad esercitare la propria attivita' per l'intero arco
dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al
presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre
mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere
indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle
insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi
necessari all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione e' punita con sanzioni amministrative
stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500
mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la
denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge
26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, e'
anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la
denuncia medesima si riferisce".