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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 49/1987 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 29 (Effetti della idoneita'). - 1. Il comitato
direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi
predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la Commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere
concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di
cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al
70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
2-ter. Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri
saranno finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del comitato direzionale,
sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non
commerciale".