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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per
passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale,
con esclusione dei trasporti postali, nonche' le tariffe relative ai
servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai
bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti
titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al
Ministro dei trasporti.
2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 e'
soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei
trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si
intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe
relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro
dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttivita'
nei confronti della media dei vettori comunitari, nonche'
dell'andamento dei costi del carburante.
3. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio
1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio
1985, n. 25.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente
articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 324/1976 reca: "Nuove norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile". Il quarto comma dell'art. 9 della predetta legge,
come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1985, cosi'
recitava: "La predetta commissione deve essere altresi'
sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla
modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto
aereo di linea per passeggeri e merci effettuati
all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla
misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra
degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci
ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce
l'ammontare in base alle disposizioni vigenti".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il Comitato interministeriale prezzi
(CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del
contenimento, nel complesso, della media ponderata degli
incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni
e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso
massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella
relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero
aggiornato in sede di approvazione della relazione
previsionale e programmatica per l'anno successivo,
esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347, parere preventivo vincolante sulle proposte di
incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle
amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni
regionali, provinciali e comunali ed ai comitati
provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi
nell'ambito territoriale di loro competenza.
2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1- ter e 1-quater dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile
1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12
giugno 1984, n. 219.
3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel
determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i
provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori
introiti derivanti all'ENEL e dei maggiori oneri derivanti
alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a
tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a
favore delle utenze domestiche".