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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge e definizione di piccola impresa)
1. La presente legge ha la finalita' di promuovere lo sviluppo,
l'innovazione e la competitivita' delle piccole imprese, costituite
anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attivita' di consorzi e di societa' consortili
tra piccole imprese nonche' dei consorzi, delle societa' consortili e
delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole
imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole
imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori
industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e
sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200
dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di
ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche
del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5
miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e
rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8
e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in
forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono
quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio,
progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei
servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443.
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le
societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui
all'articolo 2.
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma
2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al
comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato
nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si
procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento
del valore del capitale precedentemente stabilito.