Legge Ordinaria n. 318 del 05/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 11 ottobre 1991, n. 239
Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I  titoli  professionali  del  personale  marittimo  addetto  ai
servizi  di  coperta  e  ai servizi di macchina sulle navi adibite al
trasporto di passeggeri e  di  merci  e  sulle  navi  da  pesca  sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile, di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia  e  della  pubblica
istruzione,  sentito  il  parere del Consiglio di Stato, nel rispetto
delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.
  2. Con la procedura di cui al comma 1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri  per  la  conversione  dei titoli professionali del personale
marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FACCHIANO,  Ministro  della  marina
                                  mercantile
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 

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