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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I titoli professionali del personale marittimo addetto ai
servizi di coperta e ai servizi di macchina sulle navi adibite al
trasporto di passeggeri e di merci e sulle navi da pesca sono
stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, nel rispetto
delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i
criteri per la conversione dei titoli professionali del personale
marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI